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Art. 1. Denominazione
La denominazione dell’associazione è “NOI SIAMO R.Q.I. – A.P.S”.
Art. 2. Sede sociale e durata
La sede sociale è fissata in Via Indipendenza n. 19 – 46028 – Sermide e Felonica (MN);
È facoltà del Consiglio Direttivo di individuare l’opportunità di istituire nuove sedi presso l’intera Provincia.
Il Consiglio Direttivo avrà altresì facoltà di modificare la sede sociale mantenendola all’interno del comune di Villa Bartolomea.
L’associazione è costituita a tempo indeterminato.
Art. 3. Scopi e finalità
L’associazione “NOI SIAMO R.Q.I. – APS” esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di unità sociale tra cui:
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28/03/2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
Nell’ambito delle attività di interesse generale, l’Associazione si propone di promuovere e sostenere la diffusione della cultura e l’integrazione sociale, promuovere la conoscenza della pratica di coerenza e meditazione in genere. Promuovere e organizzare attività di educazione, istruzione, formazione e didattica, anche approvate e finanziate da enti pubblici. Per il conseguimento dei propri scopi, l’Associazione intende realizzare: eventi culturali e ricreativi, festival, convegni, corsi, mostre, presentazioni di libri, proiezioni cinematografiche, cineforum, spettacoli di teatro, di musica e di danza; mostre; incontri anche tramite l’utilizzo di app e siti, manifestazioni culturali per le scuole, i giovani, gli anziani e le persone svantaggiate. Per conseguire i suddetti scopi, l’Associazione potrà creare sinergie con enti locali e altre associazioni; stipulare convenzioni con enti, associazioni ed istituzioni di ogni tipo, finalizzate a conseguire i propri scopi sia diretti che indiretti.
L’Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L’organo amministrativo è deputato all’individuazione delle attività diverse che l’Associazione potrà svolgere.
L’Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso le cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.
L’Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’organo amministrativo.
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi anche in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati rientrano nell’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 del D. Leg. 117/2017.
Art. 4. Patrimonio entrate ed esercizio sociale
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all’associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni, donazioni, lasciti o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione, dai proventi di eventuali attività compatibili con le finalità e la natura dell’associazione.
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvate dall’assemblea dei soci, dai contributi di enti ed associazioni, dalle elargizioni liberali di soci e terzi in genere e dai proventi delle varie attività organizzate dall’Associazione.
Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che mortis causa.
In nessun caso gli avanzi di gestione sociali potranno essere divisi tra gli associati.
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. L’associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 5. Attività dell’associazione
L’Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:
L’Associazione può esercitare altresì l’attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L’attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
Art. 6. Domanda di ammissione
Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali previa iscrizione alla stessa. Possono far parte dell’associazione, sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni. Tutti coloro che desiderano far parte dell’associazione dovranno far domanda scritta e che ne condividono le finalità e gli scopi. L’ammissione è subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:
- Assenza di condanne penali per delitti dolosi,
- Assenza di provvedimenti disciplinari di sospensione o radiazione nel settore.
Non è ammessa la categoria di associati temporanei. L’ammissione ha carattere permanente, fermo restando il diritto di recesso. Spetta al Consiglio direttivo la decisione inappellabile, in ordine alle domande di ammissione nel termine di 30 giorni dalla presentazione, o in caso di impossibilità di riunione del consiglio nel termine massimo di una volta ad esercizio sociale. In caso di mancato accoglimento della domanda, l’Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla all’interessato.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.
Art. 7. Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché all’elettorato attivo e passivo e del diritto di voto.
In particolare hanno il diritto di:
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- frequentare i locali dell’Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
- consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci, secondo le regole stabilite dal successivo art. 16;
- denunziare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Gli associati hanno l’obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e l’eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo competente.
Il socio minorenne partecipa alle assemblee mediante l’esercente potestà parentale. La qualifica di socio da diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.
È, peraltro, esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio permane sino al verificarsi di uno degli eventi, previsti dall’art.8, che ne comportano la perdita.
I soci hanno il dovere di difendere nel campo civile il buon nome dell’Associazione e di osservare le regole dettate dalla Federazione.
Art. 8. Decadenza dei soci
I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
- Morte;
- Recesso, formalizzato per iscritto;
- Esclusione;
- Mancato versamento della quota associativa annuale.
L’associato può sempre recedere dall’Associazione, dandone comunicazione in forma scritta all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
Il provvedimento del Consiglio direttivo deve essere ratificato dall’assemblea dei soci alla cui riunione deve essere convocato il socio nei cui confronti il provvedimento è assunto.
L’associato radiato non può essere più ammesso.
Art. 9. Organi sociali
Sono organi dell’associazione:
- L’Assemblea dei soci,
- Il Consiglio direttivo;
- L’organo di controllo.
I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
Può essere riconosciuto un compenso all’Organo di controllo ove nominato ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Art. 10. L’Assemblea dei Soci
L’assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione “NOI SIAMO R.Q.I. – APS” ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione, all’attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio direttivo.
L’Assemblea è costituita da tutti gli associati, purché siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il versamento della quota associativa. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’Assemblea stessa, tra gli organi va anche inserito il l’organo di controllo, obbligatorio al superamento dei limiti di cui all’art.30 del CTS, il quale può anche esercitare la revisione legale dei conti se previsto dallo statuto. Lo svolgimento dell’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, po’ essere tenuto anche in modaità da remoto con qualsiasi tipologia di strumento ritenuto opportuno, purchè ne sia data conoscenza in convocazione.
Art. 11. Compiti dell’Assemblea
La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 aprile di ogni anno per l’approvazione, in particolare, del rendiconto economico e finanziario dell’anno precedente e il programma delle attività da svolgere. L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno.
L’assemblea convocata in sede ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:
- nomina e revoca i componenti dell’Organo di amministrazione e, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l’Organo di controllo;
- nomina e revoca, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull’esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
L’Assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il presidente del Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata dalla metà più uno dei soci. In tale ipotesi l’assemblea dovrà essere indetta entro i termini di cui al 2° comma dell’art.12.
L’Assemblea straordinaria dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell’Associazione o cessazione della carica di Consiglio direttivo qualora questo, per dimissioni o per qualunque altro motivo, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti o qualora, per le stesse ragioni, vengano meno alcuni dei suoi membri secondo quanto previsto dal successivo art. 17, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio o alla sostituzione dei consiglieri mancanti.
Rientrano, inoltre, nelle competenze dell’assemblea straordinaria, da convocarsi secondo le modalità ed i termini di cui all’art.11:
- Approvare lo statuto e delle sue eventuali modifiche,
- Deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell’associazione;
- Deliberare lo scioglimento dell’Associazione conformemente a quanto disposto all’art.25.
L’assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in mancanza, dal consigliere più anziano quale socio o di età. Il Presidente provvede a nominare il Segretario nonché, qualora l’assemblea ne ravvisi l’opportunità, da tutti i presenti. Il verbale viene conservato agli atti dell’Associazione ed inserito in apposito libro verbali tenuto presso la sede e di cui ogni socio può prendere visione. È compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell’Assemblea.
Art. 12. Convocazione Assemblea
La convocazione dell’assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che potranno proporne l’ordine del giorno.
In tal caso l’assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
La convocazione dell’assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene mediante avviso affisso all’albo, posta, posta elettronica e qualsiasi altro mezzo che garantiscano l’avvenuto invio della comunicazione, almeno 8 giorni prima della data stabilita. L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione e delle materie da trattare.
Art. 13. Validità assembleare
Tanto l’assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell’Organo di amministrazione non hanno diritto di voto.
Art. 14. Diritti di partecipazione
Potranno prendere parte alle assemblee ordinaria e straordinarie dell’Associazione solo i soci in regola con il versamento della quota sociale. Il socio ha diritto ad un voto. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, da altro socio. In ragione di ciò, un socio può essere portatore di una sola delega.
Art. 15. Consiglio direttivo
Il consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può, per gravi motivi, essere revocato con motivazione.
Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 membri fin ad un massimo di 11 eletti dall’assemblea e, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed un Consigliere.
Il consiglio direttivo rimane in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili e Le deliberazioni sono adatte a maggioranza.
Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di suo adempimento, dal Vice Presidente e dal Segretario estensore ovvero, qualora se ne ravvisasse la necessità, da tutti i presenti.
Art. 16. Compiti del Consiglio direttivo
Sono compiti del consiglio direttivo:
- Amministrare l’associazione;
- Attuare le delibere dell’assemblea;
- Deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- Redigere il rendiconto economico e finanziario da sottoporre dall’assemblea;
- Fissare le date dell’assemblea ordinarie dei soci, da indire almeno una volta l’anno, e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- Redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sportiva e non, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
- Provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale, eventualmente esistente, e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni all’assemblea;
- Determinare l’importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di pagamento da sottoporre all’assemblea dei soci;
- Adottare i provvedimenti di radiazione;
- Approva gli eventuali programmi tecnici ed organizzativi dell’associazione;
- Attua le finalità previste dallo statuto;
- L’organo amministrativo documenta l’eventuale carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio;
- Stabilisce i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 11.
Art. 17. Convocazione Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, senza formalità. La convocazione delle riunioni dell’Organo, contenente l’ordine del giorno nonché il luogo, la data e l’ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione stessa. L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Art. 18. Dimissioni
Qualora, nel corso dell’esercizio sociale, per qualsiasi ragione, venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione nelle persone dei non eletti, a condizione che i sostituti abbiano riportato un numero di suffragi par almeno alla metà di quelli dell’ultimo eletto. In carenza di tale condizione l’assemblea, appositamente convocata, provvederà ad integrare il Consiglio Direttivo nel numero dei consiglieri mancanti. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell’assemblea straordinaria. Il componente del Consiglio Direttivo che non partecipi a due riunioni consecutive del consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall’incarico.
Art. 19. Presidente
Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione e ne è il rappresentante legale. Il Presidente e il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e di conseguenza autorizzati a svolgere qualsiasi operazione finanziaria al fine di garantire all’associazione la propria sostenibilità economico-finanziaria.
Il presidente:
- ha il potere di stipulare, ottenute le necessarie autorizzazioni, contratti in nome e per conto dell’Associazione;
- convoca e presiede l’Organo di amministrazione;
- convoca e presiede l’Assemblea.
Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione, per tre anni; il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione dell’Organo di amministrazione.
Il presidente uscente è tenuto a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 giorni dall’elezione di quest’ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell’Associazione ed inserito nel libro verbali del Consiglio Direttivo.
Art. 20. Il Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.
Art. 21. Organo di controllo
L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
L’organo di controllo:
- vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 22. Organo di Revisione legale dei conti
È nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
Art. 23. Il bilancio ed il rendiconto economico finanziario
Il consiglio direttivo redige il rendiconto economico e finanziario.
Il rendiconto economico e finanziario, in particolare, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione.
Il bilancio di esercizio è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale cui si riferisce il bilancio ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.
Entro 120 giorni dalla chiusura di ciascun anno il consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dagli schemi previsti dalla legislazione vigente.
Art. 24. Sezioni
L’Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi istituzionali.
Art. 25. Modifiche statuto
Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all’ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il voto favorevole dei 2/3 dei soci.
Art. 26. Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci. Convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentato da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà sentita l’autorità preposta in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 27. Clausola Compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da n. 3 Arbitri due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Verona.
La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con la lettera raccomandata, o tramite Posta certificata, da inviarsi entro il termine perentorio di 20 gg. Dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
L’altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni. Dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l’arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l’arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Mantova.
L’arbitrato avrà sede in Mantova ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.